Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IV›Sez. I
Art. 16
In vigore dal 15 ott 2011
1. La commissione giudicatrice di concorsi a posti di procuratore dello Stato è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di Presidente, da due avvocati dello Stato a classe di stipendio non inferiore alla terza, nonché da un magistrato di Corte d'appello, designato dal presidente della Corte di appello di Roma, e da un avvocato o da un professore ordinario, designati rispettivamente dal presidente del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni, e dal rettore di una università statale tra i professori di ruolo in discipline giuridiche. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle designazioni senza che esse siano pervenute, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale dello Stato.
2. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono espletate da un avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio o da un procuratore dello Stato.
3. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-16