Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo X

Art. 65

In vigore dal 13 nov 1936
Alla dispensa dal servizio degli avvocati e degli procuratori dell'Avvocatura dello Stato, divenuti inabili per motivi di salute, si procede previo accertamento delle loro condizioni sanitarie mediante visita medico-collegiale. In esito alle risultanze della visita medico-collegiale la dispensa dal servizio è proposta dall'avvocato generale dello Stato ed è deliberata dal Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore al quinto e preceduta per gli altri dal parere della Commissione del personale. All'interessato è fissato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni. Le relative comunicazioni sono fatte dalla Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli avvocati dello Stato di grado superiore al quinto e dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato per gli altri funzionari. A questi ultimi deve inoltre essere comunicata la data di riunione della Commissione del personale perché possano, ove lo chiedano, essere sentiti personalmente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-65

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo