Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IX
Art. 62
In vigore dal 27 dic 1933
Nei casi di cui all'ultimo comma dell' del testo unico, dopo approvata la transazione o passata in giudicato la sentenza o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono la compensazione delle spese, l'Avvocatura generale o l'Avvocatura distrettuale dello Stato richiede il parere della Commissione Reale per l'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari di avvocato che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente; con decreto del Ministro da cui dipende l'Amministrazione interessata si provvede a corrispondere all'Avvocatura dello Stato la metà dei detti onorari e delle competenze di procuratore che spetterebbero a norma di tariffa.
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