Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo IX
Art. 62
64 / 78In vigore dal 27 dic 1933
Nei casi di cui all'ultimo comma dell' del testo unico, dopo approvata la transazione o passata in giudicato la sentenza o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono la compensazione delle spese, l'Avvocatura generale o l'Avvocatura distrettuale dello Stato richiede il parere della Commissione Reale per l'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari di avvocato che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente; con decreto del Ministro da cui dipende l'Amministrazione interessata si provvede a corrispondere all'Avvocatura dello Stato la metà dei detti onorari e delle competenze di procuratore che spetterebbero a norma di tariffa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-62