Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo VIII

Art. 58

In vigore dal 13 nov 1936
Compatibilmente con le esigenze del servizio gli avvocati dello Stato e gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato fruiscono di un periodo annuale di ferie di giorni quarantacinque. Spetta all'avvocato generale dello Stato di stabilire il turno feriale dei funzionari dell'Avvocatura generale, ed agli avvocati distrettuali dello Stato di stabilire, salvo approvazione dell'avvocato generale, quello dei funzionari delle rispettive Avvocature distrettuali, tenuto conto delle condizioni dei singoli uffici e degli usi locali. Il periodo feriale normalmente decorre dal 15 luglio al 15 ottobre di ciascun anno.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-58

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