Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo VIII

Art. 55

In vigore dal 27 dic 1933
I trasferimenti sono disposti con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato. La liquidazione delle indennità di trasferimento è fatta secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
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