Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo VIII

Art. 59

In vigore dal 27 dic 1933
L'avvocato generale dello Stato può, per causa grave, accordare un congedo straordinario non eccedente la durata di un mese. Durante il congedo straordinario non viene corrisposto il supplemento di servizio attivo.
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