Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo VIII
Art. 59
61 / 78In vigore dal 27 dic 1933
L'avvocato generale dello Stato può, per causa grave, accordare un congedo straordinario non eccedente la durata di un mese.
Durante il congedo straordinario non viene corrisposto il supplemento di servizio attivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-59