Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo X
Art. 64
In vigore dal 13 nov 1936
Le dimissioni, le riammissioni ed i licenziamenti degli avvocati dello Stato e degli procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono disciplinati dalle norme contenute negli a 50, 53 e 54 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le funzioni ivi demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Commissione del personale.
I provvedimenti contemplati dal presente articolo che riguardano i funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato sono disposti con decreto Reale. Per gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato si provvede con decreto del Capo del Governo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-64