Art. 64
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo X

Art. 64

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In vigore dal 13 nov 1936
Le dimissioni, le riammissioni ed i licenziamenti degli avvocati dello Stato e degli procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono disciplinati dalle norme contenute negli a 50, 53 e 54 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le funzioni ivi demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Commissione del personale. I provvedimenti contemplati dal presente articolo che riguardano i funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato sono disposti con decreto Reale. Per gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato si provvede con decreto del Capo del Governo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-64