Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Sez. III
Art. 46
In vigore dal 27 dic 1933
Gli agenti tecnici hanno il trattamento economico degli agenti tecnici del Ministero delle finanze e sono soggetti a tutte le norme che regolano lo stato giuridico del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato, comprese quelle sul servizio di prova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-46