Art. 46
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoSez. III

Art. 46

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In vigore dal 27 dic 1933
Gli agenti tecnici hanno il trattamento economico degli agenti tecnici del Ministero delle finanze e sono soggetti a tutte le norme che regolano lo stato giuridico del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato, comprese quelle sul servizio di prova.
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