Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo VI
Art. 48
In vigore dal 13 nov 1936
Per ogni avvocato dello Stato ed aggiunto di procura è tenuto, presso l'Avvocatura generale, uno stato matricolare.
Ogni avvocato dello Stato ed aggiunto di procura deve comunicare al capo dell'ufficio da cui dipende tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.
Sono applicabili anche al personale degli avvocati e degli procuratori dell'Avvocatura dello Stato le disposizioni di cui agli del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 17 settembre 1936, n. 1854 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nell'art. 3, nel titolo della sezione I, capo IV, e negli articoli 9; 48, primo, secondo e terzo comma; 49, primo e secondo comma; 53 secondo comma; 57, primo comma; 58, primo comma; 63, primo comma; 64, primo e secondo comma; 65, primo comma; 68 e 71, secondo comma, alle parole «aggiunti di procura», sono sostituite le parole «procuratori dell'Avvocatura dello Stato»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-48