Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo VII

Art. 53

In vigore dal 13 nov 1936
La Commissione del personale designa per le promozioni a scelta gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, in possesso dei gradi stabiliti rispettivamente dagli del testo unico che riconosce con giudizio insindacabile esserne più meritevoli; la scelta è fatta tra coloro che almeno nel quinquennio anteriore abbiano conseguito qualifiche di ottimo o di distinto. La Commissione medesima giudica con criterio insindacabile se siano meritevoli di promozione per merito secondo il turno di anzianità gli avvocati dello Stato e gli procuratori dell'Avvocatura dello Stato del grado inferiore i quali abbiano conseguito almeno nell'ultimo triennio qualifiche di ottimo o di distinto e non più di una qualifica non inferiore al buono nel biennio precedente al triennio stesso.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-53

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