Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Sez. III
Art. 41
In vigore dal 27 dic 1933
Le nomine ai posti di inserviente sono fatte con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, fra coloro che soddisfino alle condizioni stabilite nell'articolo seguente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-41