Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Sez. II
Art. 37
In vigore dal 27 dic 1933
La Commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato dello Stato, che la presiede, e da due sostituti avvocati dello Stato; funziona da segretario un archivista capo o un primo archivista.
I componenti della Commissione ed il segretario sono nominati, su designazione dell'avvocato generale dello Stato, con decreto del Capo del Governo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora vi siano candidati che abbiano fatto istanza di essere sottoposti alla prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe, la Commissione può aggregarsi a sua scelta un esaminatore pratico di dette materie.
Storico versioni
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