Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Sez. II
Art. 39
In vigore dal 27 dic 1933
La nomina definitiva al posto di ruolo è conseguita dopo che siasi prestato effettivo servizio di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e previo giudizio favorevole della Commissione del personale.
Sono salve le esenzioni dal periodo di prova stabilite da disposizioni speciali.
Le nomine sia in prova che definitive sono disposte con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-39