Art. 41
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoSez. III

Art. 41

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In vigore dal 27 dic 1933
Le nomine ai posti di inserviente sono fatte con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, fra coloro che soddisfino alle condizioni stabilite nell'articolo seguente.
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