Art. 72
Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo XI

Art. 72

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In vigore dal 27 dic 1933
Nei casi previsti dall'art. 78 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la riapertura del procedimento è disposta dal Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Il nuovo procedimento si svolge secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.
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