Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoTitolo IVCapo I

Art. 50

Legge 13 aprile 1933, n. 378.

In vigore dal 27 dic 1933
Ai funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato è vietato di costituire o partecipare ad associazioni del genere di cui all' della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.
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