Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoTitolo IVCapo I

Art. 46

Art. 55 R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497 N. 1043 del 1929; art. 2 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251.

In vigore dal 27 dic 1933
( R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497 - N. 1043 del 1929; R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251). Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle Colonie e dei Possedimenti da trattarsi nel territorio del Regno. Nelle Colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la pubblica Amministrazione di competenza della autorità giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania, e del tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica. L'incompetenza in rapporto al comma precedente può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio. L'Amministrazione dello Stato è citata e istituisce giudizi in persona del Governatore. Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio presso l'Avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, presso l'Avvocatura generale in Roma.
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Art. 55 R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497 N. 1043 del 1929; art. 2 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251. (Art. 46 Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo