Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 41

Art. 16 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 2 decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

In vigore dal 13 nov 1936
Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le indennità di viaggio e di soggiorno giusta il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e gli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei casi ivi previsti, salva la riduzione di cui all' del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491; convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18. Ai funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato e del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, quando si recano fuori della città dove il loro ufficio ha sede per l'assistenza delle Amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennità di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta un'indennità complementare da liquidarsi di volta in volta dall'Amministrazione interessata di concerto col Capo del Governo per l'avvocato generale dello Stato e su proposta di quest'ultimo per tutti gli altri funzionari.

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