Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 36

Art. 9 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

In vigore dal 27 dic 1933
I sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o più scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, siano stati pretermessi nella promozione per merito a vice avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della Commissione del personale la quale dichiara se per operosità e capacità conservino la idoneità alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sotto dispensati dal servizio e collocati a riposo. Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.
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