Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 40

In vigore dal 27 dic 1933
Al personale dell'Avvocatura dello Stato sono applicabili le disposizioni contenute nella parte seconda del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in relazione alle norme del presente testo unico, salvo quanto sarà disposto nel regolamento. La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dall'avvocato generale dello Stato con provvedimento definitivo. Le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore a vice avvocato dello Stato e negli altri casi dalla Commissione del personale, in conformità del regolamento.
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