Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 42

(R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 - N. 1561).

In vigore dal 27 dic 1933
Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257.
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