Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 37

In vigore dal 27 dic 1933
Gli avvocati distrettuali dello Stato possono essere collocati a disposizione dal Capo del Governo per un termine non eccedente i sei mesi, quando ciò sia richiesto dai bisogni del servizio, sentito l'avvocato generale dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non siano richiamati alle loro funzioni, sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni. Se non vengano richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-37

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