Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo III
Art. 38
In vigore dal 27 dic 1933
Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, gli avvocati distrettuali sono collocati fuori ruolo ed è loro conceduto un assegno che è eguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, nè minore della metà durante l'aspettativa.
Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.
Il tempo passato a disposizione od in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
Gli avvocati distrettuali a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere nello stesso tempo il numero di uno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-38