Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 33

Art. 10 R. decreto 10 maggio 1925, n. 591 - N. 855.

In vigore dal 13 nov 1936
( R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855). Gli aggiunti di procura di seconda classe sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, quando abbiano compiuto un'anzianità utile di cinque anni, calcolando la durata del servizio effettivamente prestato nel grado undicesimo del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato ed in aumento, per non oltre un biennio, il servizio anteriore in magistratura o la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura, compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza. Le promozioni a procuratore di terza classe sono conferite secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, agli aggiunti di procura di prima classe, qualunque sia la loro anzianità di grado. Le promozioni a procuratore di seconda classe sono conferite esclusivamente mediante esame di concorso, da espletarsi secondo le norme dettate dal regolamento; all'esame è ammesso, su domanda, il personale dei gradi inferiori dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice l'esame, abbia compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo medesimo, escluso a tali effetti il servizio di magistratura o la pratica forense, indicati nel primo comma del presente articolo, e che, a giudizio della Commissione del personale, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta. Le promozioni a procuratore di prima classe sono conferite a scelta tra i procuratori di seconda classe che abbiano compiuto in questo grado almeno tre anni di effettivo servizio. Tutte le promozioni nel ruolo di procura della Avvocatura dello Stato sono disposte con decreto del Capo del Governo; quelle per anzianità congiunta al merito e a scelta sono precedute dal giudizio di promovibilità dato dalla Commissione del personale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-33

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