Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 28

Art. 7 R. decreto 30 dicembre 1923, n 2828.

In vigore dal 27 dic 1933
Nel ruolo degli avvocati dello Stato le promozioni sono: da sostituto avvocato dello Stato di seconda classe a sostituto avvocato dello Stato di prima classe; da sostituto avvocato dello Stato di prima classe a segretario generale dell'Avvocatura dello Stato od a vice avvocato dello Stato; da segretario generale dell'Avvocatura dello Stato o da vice avvocato dello Stato a sostituto avvocato generale dello Stato o ad avvocato distrettuale dello Stato; da sostituto avvocato generale dello Stato o da avvocato distrettuale dello Stato a vice avvocato generale dello State; da vice avvocato generale dello Stato ad avvocato generale dello Stato. Le promozioni al grado di sostituto avvocato dello Stato di prima classe sono fatte per i primi due quinti a scelta e per gli altri tre quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito. Le promozioni al grado di vice avvocato dello Stato sono fatte per i primi tre quinti a scelta e per gli altri due quinti; secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito. Le promozioni ai gradi superiori sono fatte esclusivamente a scelta. Le promozioni sono disposte con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, previo il giudizio di promovibilità dato dalla Commissione del personale per i gradi di sostituto avvocato di prima classe, vice avvocato, avvocato distrettuale e sostituto avvocato generale; previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per i gradi superiori, sentito l'avvocato generale dello Stato per la promozione a vice avvocato generale.
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