Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 27

Art. 7 testo unico approvato con R. decreto 24. novembre 1913, n. 1303.

In vigore dal 13 mag 1947
( testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303). I posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe sono conferiti in seguito a concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario o a pretore; i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe; gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni; i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio. Per l'ammissione al concorso occorre non aver oltrepassato l'età di trentacinque anni, fatta eccezione per i magistrati e per i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-27

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