Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 23

Art. 6 primo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303.

In vigore dal 27 dic 1933
Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformità della tabella B annessa al presente testo unico.
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