Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 25

Art. 4 primo e secondo comma li. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 8 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293.

In vigore dal 1 gen 1979
Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato- ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1979, N. 103

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-25

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