Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 24

Art. 9 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 3. R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

In vigore dal 27 dic 1933
( testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828). I funzionari dell'Avvocatura dello Stato non possono occupare altri pubblici impieghi, nè esercitare la mercatura o altra professione, nè, senza l'autorizzazione dell'avvocato generale dello Stato, assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere. Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi professionali.
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