Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo II

Art. 9

Art. 22 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

In vigore dal 27 dic 1933
La incompetenza in rapporto agli , primo comma, 7, secondo comma, e 8 può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.
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