Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Titolo I›Capo I
Art. 4
Art. 1 quarto e quinto comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922.
In vigore dal 27 dic 1933
Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
Il direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potrà delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-4