Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo II

Art. 6

Art. 19 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

In vigore dal 27 dic 1933
Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti di sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando un'Amministrazione dello Stato è chiamata in garantia, la cognizione così della causa principale come della azione in garantia è devoluta, sulla semplice richiesta della Amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente.
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