Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo III
Art. 11
Art. 138 Codice procedura civile; art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - 891.
In vigore dal 18 lug 1967
(Art. 138 Codice procedura civile; R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; secondo comma R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - n. 891).
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967 n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullita' di notificazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-11