Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo II

Art. 10

Art. 23 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

In vigore dal 27 dic 1933
Nei giudizi nei quali è parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell'art. 544 del Codice di procedura civile, rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.
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