Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Titolo II›Capo I
Art. 15
Art. 13 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 16 maggio 1872, n. 826; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60.
In vigore dal 24 apr 1979
L'avvocato generale dello Stato:
determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;
vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;
risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;
fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonché ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico.
Note all'articolo
- La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-15