Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Titolo II›Capo I
Art. 16
In vigore dal 27 dic 1933
Il vice avvocato generale dello Stato coadiuva l'avvocato generale e lo supplisce in caso di impedimento od assenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-16