Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo III
Art. 27
33 / 62Art. 7 testo unico approvato con R. decreto 24. novembre 1913, n. 1303.
In vigore dal 13 mag 1947
( testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).
I posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe sono conferiti in seguito a concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario o a pretore; i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe; gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni; i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.
Per l'ammissione al concorso occorre non aver oltrepassato l'età di trentacinque anni, fatta eccezione per i magistrati e per i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-27