Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo III
Art. 35
Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.
In vigore dal 27 dic 1933
Nel fare le designazioni dei vice avvocati dello Stato promovibili al grado di sostituto avvocato generale o di avvocato distrettuale dello Stato la Commissione del personale giudica per la dispensa e il collocamento a riposo i vice avvocati i quali, per difetto di operosità o di capacità, non risultino più idonei alle funzioni del proprio grado.
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di vice avvocato che per difetto di operosità o di capacità non corrispondano più alle esigenze di servizio.
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