Art. 35 · Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.
Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 35

41 / 62

Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

In vigore dal 27 dic 1933
Nel fare le designazioni dei vice avvocati dello Stato promovibili al grado di sostituto avvocato generale o di avvocato distrettuale dello Stato la Commissione del personale giudica per la dispensa e il collocamento a riposo i vice avvocati i quali, per difetto di operosità o di capacità, non risultino più idonei alle funzioni del proprio grado. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di vice avvocato che per difetto di operosità o di capacità non corrispondano più alle esigenze di servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-35