Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo III
Art. 42
48 / 62(R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 - N. 1561).
In vigore dal 27 dic 1933
Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-42