Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Titolo III
Art. 45
In vigore dal 27 dic 1933
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell' del presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-45