Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoTitolo IVCapo I

Art. 48

In vigore dal 27 dic 1933
Le norme del titolo III possono applicarsi anche ad Amministrazioni di Stato estere ed a rappresentanze dei rispettivi Governi in quanto siano attrici o convenute in giudizio da svolgersi nel Regno e l'Avvocatura dello Stato sia autorizzata nei modi indicati all' ad assumerne la rappresentanza e difesa.
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