Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo II

Art. 53

Art. 14 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

In vigore dal 27 dic 1933
All'avvocato generale dello Stato e al vice avvocato generale dello Stato in carica al 1° dicembre 1923 quando siano collocati a riposo spetterà il trattamento di cui all'art. 206 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2304, e dall' del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, convertito in legge con la legge 27 giugno 1929, n. 1129.
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