Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo II
Art. 54
Art. 2 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.
In vigore dal 27 dic 1933
Agli effetti dell' lettera a) per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza italiana in virtù del Trattato di Rapallo la professione presso i collegi giudiziari del cessato impero austro-ungarico si considera come esercitata nel Regno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-54