Art. 54 · Art. 2 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.
Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo II

Art. 54

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Art. 2 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

In vigore dal 27 dic 1933
Agli effetti dell' lettera a) per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza italiana in virtù del Trattato di Rapallo la professione presso i collegi giudiziari del cessato impero austro-ungarico si considera come esercitata nel Regno.
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