Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo II
Art. 55
Art. 1 terzo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922.
In vigore dal 27 dic 1933
Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato sono distaccati funzionari dell'Avvocatura dello Stato per provvedere alla consulenza e alla assistenza immediata. Ai detti funzionari può anche essere affidata dall'avvocato generale dello Stato la trattazione consultiva e contenziosa di altri affari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611#art-tus-55